Le detrazioni per serramenti e schermature.
La conferma si trova nella voluminosa circolare 13/e dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, dopo molti mesi, ha eliminato in via definitiva il dubbio sui serramenti e le schermature facenti parte di singole unità immobiliari costituenti il condominio: potevano essere ammessi alle detrazioni più elevate previste per gli interventi di qualificazione profonda, definita altrimenti di 2° livello (fino al 75% per l’efficentamento energetico e fino all’85% con interventi ampliati all’antisismica).
Tuttavia, occorre segnalare che mancava il placet dell’Agenzia delle Entrate, finalizzato a cancellare l’ipotesi dell’apertura di eventuali contenziosi in merito.
Alla pagina 317 della menzionata circolare 13/e, nel dettagliare gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti, in effetti, si legge:
“Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l’intervento…può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento…”.
Dunque, se nell’ambito condominiale gli interventi stabiliti sull’involucro del fabbricato superano il 25% della superficie disperdente lorda, allora la sostituzione dei serramenti nei singoli appartamenti, insieme all’eventuale applicazione di schermature solari, possono accedere ai più alti livelli di detrazioni ammesse, non più limitate al 50%.
Viene posta un’unica condizione: i serramenti sostituiti e/o l’allestimento di schermature solari devono essere chiaramente riportate nella stessa relazione tecnica approntata per gli interventi stabiliti sulle parti comuni del condominio.